Relazione dell'organo di revisione sul bilancio consolidato degli enti locali

La relazione dell'organo di revisione sul bilancio consolidato degli enti locali segue uno schema preciso, ancorato al d.lgs. 267/2000 e ai principi contabili allegati al d.lgs. 118/2011. Ecco cosa deve contenere e cosa non può mancare.

Di La redazione Pubblicato il 24 luglio 2026Rivisto il 24 luglio 2026Allineato a D.Lgs. 118/2011 agg. 2026Guida di riferimento

La relazione dell'organo di revisione sul bilancio consolidato non è un documento libero: ha un perimetro normativo definito, un contenuto minimo atteso e una funzione specifica nel procedimento di approvazione del consolidato dell'ente capogruppo.

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con ANCREL, pubblicano con cadenza annuale lo schema di riferimento per la relazione sulla proposta di delibera consiliare e sullo schema di bilancio consolidato. Lo schema più recente riguarda l'esercizio 2025. Non è un documento vincolante per legge, ma nella prassi dei controlli di qualità e delle sezioni regionali della Corte dei conti costituisce il punto di confronto principale.

Il quadro normativo di riferimento

L'obbligo del bilancio consolidato per gli enti locali è fissato dal d.lgs. 118/2011, in particolare dal Titolo III. Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è allegato n. 4/4 al medesimo decreto. L'organo di revisione interviene sul consolidato in forza del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che all'art. 239 individua le funzioni dell'organo di revisione, tra cui il parere sulla proposta di delibera di approvazione del bilancio.

Il perimetro di consolidamento — quali organismi rientrano nel gruppo amministrazione pubblica — è definito dallo stesso principio applicato 4/4 e richiede una verifica esplicita nella relazione: l'organo di revisione non può limitarsi a prendere atto di quanto dichiarato dall'ente, ma deve attestare la coerenza tra il perimetro adottato e i criteri normativi.

Cosa deve contenere la relazione

La struttura attesa, desumibile dallo schema CNDCEC-FNC-ANCREL, articola il documento in sezioni che coprono almeno cinque aree distinte.

La prima è la verifica del perimetro di consolidamento: l'organo di revisione indica quali organismi sono stati inclusi, quali esclusi e per quale motivazione, verificando la coerenza con il principio applicato 4/4. La seconda riguarda i metodi di consolidamento adottati — consolidamento integrale, proporzionale o valutazione con il metodo del patrimonio netto — e la loro corretta applicazione in relazione alla natura e alla quota di partecipazione.

La terza area è la coerenza dei dati: i bilanci degli organismi inclusi devono essere omogenei per principi contabili e periodo di riferimento; dove l'ente ha operato rettifiche o adattamenti, la relazione ne dà conto. La quarta riguarda le operazioni infragruppo e la loro eliminazione in sede di consolidamento. La quinta è la verifica della nota integrativa e della relazione sulla gestione consolidata, che devono accompagnare il consolidato con le informazioni richieste dal principio 4/4.

Cosa non dimenticare

Tre elementi ricorrono nelle osservazioni dei controlli di qualità e nei rilievi delle sezioni regionali della Corte dei conti, e meritano attenzione specifica.

Il primo è la data di riferimento dei bilanci consolidati degli organismi partecipati: se un organismo chiude l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre, l'organo di revisione deve verificare come l'ente ha gestito il disallineamento temporale e se la soluzione adottata è coerente con il principio 4/4. Il secondo è la completezza dell'elenco degli organismi: un organismo omesso dal perimetro senza motivazione è un rilievo certo. Il terzo è la distinzione tra la relazione sul bilancio consolidato e la relazione sul bilancio di previsione o sul rendiconto dell'ente capogruppo: sono documenti separati, con funzioni diverse, e non possono essere fusi o richiamati l'uno nell'altro per parti essenziali.

Come si imposta il documento

La relazione segue la proposta di delibera consiliare: arriva al consiglio prima del voto di approvazione, non dopo. Il parere favorevole, favorevole con osservazioni o contrario deve essere esplicito e motivato. Una relazione che elenca verifiche svolte senza concludere con un parere chiaro non assolve la funzione che la norma le assegna.

Chi legge il documento molti anni dopo — un revisore subentrante, un magistrato contabile, un organo di controllo esterno — deve poter ricostruire cosa è stato verificato, su quali dati e con quale esito. La tracciabilità non è un dettaglio formale: è la misura del lavoro svolto.

Lo schema CNDCEC-FNC-ANCREL aggiornato all'esercizio 2025 è disponibile sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (fondazionenazionalecommercialisti.it) e costituisce il punto di partenza più aggiornato per chi redige la relazione quest'anno.

Una relazione sul consolidato scritta a partire dallo schema e ancorata al principio applicato 4/4 è difendibile. Una relazione generica, senza verifica del perimetro e senza parere esplicito, non lo è.


Contenuto informativo a cura della redazione. Non sostituisce la valutazione del professionista incaricato e non costituisce un parere professionale.

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